Spesso si sente parlare di tassa di circolazione, altre volte di tassa di possesso. I due termini sembrano sinonimi, ma non lo sono: si tratta di imposte diverse, regolate da norme differenti e dovute in situazioni specifiche.
In questo articolo troverai una spiegazione chiara e completa su quando si paga, chi deve pagare e come funziona ciascuna tassa, con riferimenti ufficiali per evitare qualsiasi dubbio.
Cos’è la tassa di possesso (bollo auto)
La tassa di possesso, chiamata anche tassa automobilistica o più comunemente bollo auto, è un’imposta regionale dovuta da chi possiede un veicolo immatricolato in Italia, indipendentemente dal suo utilizzo.
In pratica: anche se l’auto resta ferma in garage, la tassa è dovuta fino a quando risulta iscritta al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
La tassa di possesso è regolata dal D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, “Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche”, e successivamente dal D.Lgs. 504/1992, che ha trasferito la competenza alle Regioni.
Oggi, infatti, ogni Regione stabilisce importi, scadenze e agevolazioni, come riduzioni per auto ibride o elettriche.
Come si calcola
L’importo del bollo varia in base a:
- potenza del motore (espressa in kW o CV);
- classe ambientale (Euro 4, 5, 6…);
- tipo di alimentazione (benzina, diesel, ibrido, elettrico);
- Regione di residenza del proprietario.
Il pagamento va effettuato ogni anno, anche se il veicolo non circola.
Può essere versato tramite ACI, Poste Italiane, Banche, tabaccherie convenzionate o portali regionali.
Cos’è la tassa di circolazione
La tassa di circolazione è un’imposta molto diversa: si paga solo se il veicolo viene effettivamente utilizzato su strade pubbliche.
Questa tassa è oggi applicata solo in casi specifici, come per i veicoli storici o ultratrentennali, e non sostituisce la tassa di possesso per le auto moderne.
Il riferimento normativo è l’art. 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede:
“Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.
Per tali veicoli, se posti in circolazione su strade pubbliche, è dovuta una tassa di circolazione forfettaria annua.”
In parole semplici:
- se hai un’auto ultratrentennale (30 anni o più), non paghi il bollo come tassa di possesso;
- ma se circoli su strada pubblica, devi pagare una tassa di circolazione forfettaria (importo fisso e ridotto).
Perché esistono due tasse diverse
La differenza nasce da una distinzione giuridica fondamentale:
- la tassa di possesso è un’imposta patrimoniale, legata al fatto di essere intestatario di un veicolo. La differenza fra possesso e proprietà sembra scontata ma non lo è infatti il proprietario è nel nostro caso la società di noleggio mentre il possesso lo esercita il cliente – L’art. 94 del CdS (Codice della Strada) prevede dal 2020 che il noleggiatore (società di noleggio) si occupi della annotazione al PRA per conto del noleggiante (il cliente).
- la tassa di circolazione è un’imposta d’uso, dovuta solo quando il mezzo viene effettivamente messo in strada.
Questa distinzione è confermata dalla Corte di Cassazione e dall’ACI, che definisce chiaramente il bollo come una tassa di possesso:
“La tassa automobilistica è dovuta indipendentemente dall’utilizzo del veicolo.” (Fonte: ACI – Guida al bollo auto)
Tabella riassuntiva
| Aspetto | Tassa di possesso (bollo auto) | Tassa di circolazione |
|---|---|---|
| Normativa | D.P.R. 39/1953, D.Lgs. 504/1992, L. 190/2014 | L. 342/2000, art. 63 |
| Chi la paga | Tutti i proprietari di veicoli immatricolati | Proprietari di veicoli storici o ultratrentennali che circolano su strada |
| Quando si paga | Annualmente, anche se il veicolo non viene usato | Solo in caso di effettiva circolazione |
| Importo | Variabile in base a kW, classe ambientale e Regione | Forfettario (20–30 € in media) |
| Competenza | Regionale | Regionale |
| Scopo | Tassa sul possesso del veicolo | Tassa sull’uso del veicolo |
Cosa cambia con le leggi più recenti
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha modificato alcune agevolazioni precedenti:
- I veicoli tra 20 e 29 anni non godono più automaticamente dell’esenzione dal bollo.
Possono ottenerla solo se riconosciuti di “interesse storico e collezionistico” dai registri ufficiali (ASI, FMI, ecc.). - Restano invece esenti i veicoli con più di 30 anni, che pagano solo la tassa di circolazione se circolano.
Casi particolari
1. Auto ferma in garage
Se l’auto è ferma ma ancora immatricolata e non radiata, devi pagare il bollo.
La tassa di possesso si basa sul fatto che sei intestatario del veicolo, non sull’utilizzo.
2. Auto storica ultratrentennale
Non paghi il bollo come tassa di possesso, ma solo la tassa di circolazione forfettaria se circoli. Se il veicolo resta fermo, non devi versare nulla.
3. Auto aziendale o a noleggio lungo termine
Con la manovra finanziaria del 2020 la tassa automobilistica non è più inclusa nel canone mensile. Non deve versarla personalmente il cliente perché a farlo se ne occupa la società di noleggio che a sua volta lo addebita al cliente senza costi aggiuntivi.
Esempio pratico: tassa di possesso e tassa di circolazione in Emilia-Romagna
L’Emilia-Romagna è una delle Regioni che gestiscono in autonomia la tassa automobilistica (bollo auto), con tariffe e agevolazioni definite da ARITER – Agenzia Regionale per le Entrate.
Le informazioni ufficiali sono pubblicate sul portale Regione Emilia-Romagna – Tassa automobilistica.
Tassa di possesso (bollo auto)
In Emilia-Romagna, la tassa di possesso è dovuta da chi possiede un veicolo iscritto al PRA, anche se non lo utilizza.
L’importo dipende da:
- potenza del motore in kW;
- tipo di alimentazione (benzina, diesel, ibrido, elettrico);
- classe ambientale (Euro 0, 1, 2, …);
- categoria del veicolo (autovettura, motociclo, autocarro).
Esempio pratico:
Un’auto benzina Euro 6 da 85 kW paga circa 2,58 € per kW, pari a 219,30 € l’anno.
Per un diesel la tariffa sale a 2,70 € per kW, cioè 229,50 € l’anno.
(Il calcolo ufficiale è disponibile sul sito della Regione).
La tassa si paga entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del bollo precedente.
Ad esempio, se il bollo scade a dicembre 2025, il pagamento va effettuato entro 31 gennaio 2026.
Sono previste esenzioni e riduzioni per:
- veicoli elettrici (esenzione totale per 5 anni, poi 75% di sconto);
- veicoli ibridi (esenzione per i primi 3 anni);
- auto a metano o GPL con emissioni ridotte;
- disabili e associazioni ONLUS, come previsto dalla L. 104/1992.
Tassa di circolazione
In Emilia-Romagna, la tassa di circolazione si applica solo ai veicoli storici ultratrentennali (auto o moto con oltre 30 anni dalla costruzione).
Non è dovuta la tassa di possesso, ma si paga una quota forfettaria solo se il veicolo circola su strada pubblica.
Gli importi stabiliti dalla Regione sono:
- 25 € per autoveicoli ultratrentennali;
- 10 € per motoveicoli ultratrentennali.
Se l’auto resta ferma in garage o viene utilizzata solo per esposizioni, non si deve pagare nulla. Il pagamento della tassa di circolazione va effettuato entro il mese di inizio della circolazione. Esempio: se si usa l’auto per la prima volta a maggio, il pagamento va fatto entro il 31 maggio.
Sintesi per l’Emilia-Romagna
| Tipo di tassa | Quando si paga | Importo indicativo | Note principali |
| Tassa di possesso (bollo auto) | Ogni anno, entro il mese successivo alla scadenza | ~2,58 €/kW (benzina Euro 6) | Dovuta anche se il veicolo non circola |
| Tassa di circolazione (veicoli storici) | Solo in caso di effettiva circolazione | 25 € (auto) – 10 € (moto) | Dovuta solo per veicoli ultratrentennali |
| Esenzioni principali | Veicoli elettrici, ibridi, a metano o GPL, disabili | – | Tariffe e riduzioni stabilite dalla Regione |
Riferimenti ufficiali
- D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 – Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 – Riordino della disciplina dei tributi regionali
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63 – Esenzione per veicoli ultratrentennali e tassa di circolazione forfettaria
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, comma 666) – Modifica esenzioni per veicoli ultravventennali
- ACI – Guida al bollo auto (web.aci.it)
- Regione Emilia Romagna – Tassa automobilistica
In Sintesi
- La tassa di possesso (bollo auto) è dovuta da chi possiede un veicolo immatricolato, anche se non lo usa.
- La tassa di circolazione è una tassa ridotta dovuta solo per i veicoli storici che circolano su strada pubblica.
- Le Regioni gestiscono direttamente tariffe, scadenze e agevolazioni.
- Per le auto a noleggio lungo termine, la tassa è inclusa nel canone e non richiede alcuna azione da parte del conducente.
Se hai dubbi su cosa devi pagare, consulta sempre il sito della tua Regione o il portale ACI: troverai calcolatori aggiornati e le eventuali esenzioni disponibili.


